Omeopatia, ultime sentenze

da “La Legge per tutti” del 7 luglio 2020 – LINK

Medico omeopata

Il medico omeopata che, allorquando all’evidenza la terapia applicata al paziente non si riveli efficace, ma soprattutto allorquando si riveli produttiva di danno, ometta di interrompere il trattamento alternativo e non avvisi il paziente della necessità di effettuare indagini diagnostiche specialistiche e di ricorrere alla medicina tradizionale, deve ritenersi civilmente responsabile del danno medesimo, a meno che non dimostri di aver adeguatamente informato il paziente: l’omeopatia, come noto, costituisce un sistema di medicina alternativa che, in quanto tale, mira pur sempre alla guarigione dei pazienti.

Ora, se è vero che uno dei principi fondamentali dell’omeopatia è costituito dal fatto che diagnosi e terapia devono riguardare l’intero corpo, ciò non significa naturalmente che l’omeopata debba evitare gli accertamenti diagnostici specialistici riguardanti il singolo organo, affetto da patologia, ma vuol dire soltanto che egli non possa fermarsi alle indagini specifiche riguardanti il singolo organo, dovendo invece estendere le indagini all’intero corpo del paziente, alfine di avere una visione più approfondita della patologia onde poter individuare la terapia più efficace.

Cassazione civile sez. III, 01/04/2011, n.7555


Produzione di medicinali omeopatici

Non è in contrasto con il codice di autodisciplina il messaggio pubblicitario di un’impresa specializzata nella produzione di medicinali omeopatici, che non dice né fa intendere che l’omeopatia abbia fondamento scientifico ed una efficacia paragonabili a quella della medicina “ufficiale” e, correttamente, presenta l’omeopatia come “un altro modo di curarli”, vale a dire, come una medicina alternativa basata su principi e metodi diversi da quella tradizionale.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 17/07/2007, n.74


L’esercizio dell’attività di omeopata

L’esercizio dell’attività di omeopata deve essere subordinato al controllo, di natura pubblicistica, dell’esame di abilitazione e dell’iscrizione all’albo professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina, pena la configurazione del reato di esercizio abusivo della professione, dal momento che l’omeopatia, al pari della medicina anche se con metodologie differenti, è finalizzata alla diagnosi ed alla cura delle malattie dell’uomo, e sarebbe paradossale imporre tali oneri a chi intende curare i pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un’attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica, tenuto conto anche della indubbia interferenza dell’attività dell’omeopata con un bene giuridico primario come la salute, tutelato attraverso un complesso di norme anche di rango costituzionale.

Cassazione penale sez. VI, 20/06/2007, n.34200


Reato di esercizio abusivo della professione

È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione di medico nella pratica della omeopatia, attuata mediante la visita di persone, la prescrizione di farmaci, l’indicazione del loro dosaggio.

Tribunale Reggio Emilia, 04/06/2004


L’esercizio di pratiche terapeutiche

È incostituzionale la l. reg. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 25, nella parte in cui disciplina professioni sanitarie aventi ad oggetto l’esercizio di pratiche terapeutiche “non convenzionali” (quali agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia), non ancora previste ed istituite dalle norme statali.

Corte Costituzionale, 12/12/2003, n.353


Conseguimento della laurea in medicina

L’agopuntura, al pari di altre terapie quali l’omeopatia, la omotossicologia, la fitoterapia ed altre terapie omologhe, è annoverata tra le pratiche terapeutiche “non convenzionali”, che richiedono la specifica conoscenza della scienza medica e che realizzano un’attività sanitaria consistente in una diagnosi di una alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente e nell’individuazione dei rimedi e nella somministrazione degli stessi da parte dello stesso medico o da personale paramedico sotto il controllo del medico.

Per l’esercizio dell’agopuntura è richiesto il conseguimento della laurea in medicina: colui che la pratichi, sprovvisto di tale titolo, commette il reato di cui all’art. 348 c.p. volto alla tutela della salute pubblica. Infatti, sebbene l’agopuntura non costituisce materia d’insegnamento nelle università italiane, essa può essere esercitata solo da medici o chirurghi, essendo necessaria la conoscenza della medicina o della chirurgia per formulare l’esatta diagnosi, nonché per evitare conseguenze dannose al paziente.

Cassazione penale sez. VI, 27/03/2003, n.22528


Possesso di un titolo valido e idoneo

Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell’art. 348 c.p. la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici. Tali attività rientrano infatti nell’esercizio di un’attività sanitaria che presuppone – per il legittimo espletamento – il possesso di un valido e idoneo titolo non ostando a questa interpretazione la circostanza che, ai tempi in cui il fatto fu commesso, non esistesse una apposita disciplina sull’attività di omeopatia (il titolo di medico vantato dal ricorrente, conseguito in un Paese dell’unione Europea, non risultava riconosciuto nel nostro ordinamento).

Cassazione penale sez. VI, 25/02/1999, n.2652


Farmacia: l’indicazione dei servizi offerti di omeopatia

La pubblicazione sulle “pagine gialle” degli abbonati Telecom della inserzione del nominativo di una farmacia, con l’indicazione dei servizi offerti di “omeopatia, veterinaria, ortopedia” non costituisce una mera informazione (quale potrebbe essere quella limitata all’apertura notturna), bensì una reclamizzazione delle prestazioni (che è vietata dal regolamento di pubblicità sanitaria adottato dalla F.o.f.i. il 12 aprile 1996).

Comm. centr. sanità, 11/03/1998


Omeopatia: studi ed esperienze al di fuori di strutture pubbliche

Poiché la omeopatia costituisce nella opinione generale una terapia diffusa, moderna ed attuale, ma appresa in corsi non inclusi tra le specializzazioni universitarie, la formulazione dell’art. 1 nei punti 3, 4 e 5 l. 5 febbraio 1992 n. 175 che vieta di includere nei testi di pubblicità sanitaria le specializzazioni non conseguite attraverso diploma ai sensi della normativa vigente, nei confronti di medici che si sono preparati alla omeopatia con seri studi ed esperienze al di fuori di strutture pubbliche, pone una questione rilevante e non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale in relazione agli art. 2, 3, 4, comma 1 32, comma 1 e 35 commi 1 e 2 cost.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 23/12/1997, n.2504

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